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Tabelle millesimali adottate in violazione dei criteri dettati dall'art. 1123 c.c.

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L'amministratore del condominio, nel redigere il piano di riparto delle spese tra condomini, deve attenersi alle tabelle approvate ed accettate finché queste non siano modificate e non può essere tenuto ad esaminare i titoli dei singoli condomini ed a valutarli, di sua iniziativa, come (eventualmente) difformi dalle tabelle, adeguando conseguentemente il riparto delle spese a tale valutazione, coinvolgente la posizione di tutti gli altri condomini. E’ ampiamente noto che le tabelle non sono attributive della proprietà ma sono atti di mera natura valutativa del patrimonio dei singoli condomini ai limitati effetti della distribuzione tra essi del carico delle spese condominiali e della misura delle partecipazioni e della formazione assembleare della volontà del condominio.

È pur vero che l'art. 1123 prescrive che le spese siano ripartite in proporzione della proprietà di ciascun condomino ma è anche vero che quando, e finché, esistono tabelle millesimali, adottate come criterio concreto della ripartizione delle spese, la violazione dell'alt. 1123 deve farsi valere impugnando le tabelle e chiedendone la modifica giudiziale e non impugnando il piano di riparto che sia stato redatto ed approvato conformemente ad esse.

Cass. Sez. II, Sentenza n. 16982 dell'18 agosto 2005



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