In tema di spese sostenute dal condomino per conservare la cosa comune, quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1134 c.c., può vantare il diritto al rimborso qualora ne venga dedotta e dimostrata l'urgenza, ovvero la necessità di eseguirle senza ritardo e, quindi, senza potere avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini. Tale accertamento di fatto compete al giudice di merito e detto giudizio è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.
Corte di Cassazione, Sezione II, Sentenza 15 giugno 2010, n. 14441
(Nella specie: interventi di manutenzione per la copertura del fabbricato al fine di evitare infiltrazioni di acque meteoriche agli appartamenti sottostanti)
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