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Distinzione tra modifica ed innovazione sotto il profilo profilo tecnico-giuridico

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In materia condominiale, la distinzione tra modifica e innovazione va correlata con l’entità e qualità della incidenza che la nuova costruzione ha sulla consistenza e sulla destinazione della cosa comune. In particolare, sotto il profilo tecnico-giuridico, per innovazione deve intendersi non un qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, bensì quella modificazione materiale che altera l’entità sostanziale o muti la destinazione originaria della cosa comune.

Le modificazioni che sono dirette a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune lasciandone immutate la consistenza e la destinazione – non turbando gli interessi dei condomini – non possono definirsi innovazioni .

Nel caso in esame, la Cassazione ha affermato che è assolutamente legittima la condotta di alcuni condomini che transitavano con i loro veicoli nelle parti comuni dell’edificio con lo scopo di raggiungere i locali di proprietà esclusiva, considerato che tale modo di fare non costituiva innovazione e non era lesivo dei diritti degli altri condomini.

Cassazione civile, Sez. II, 5 ottobre 2009, n. 21256



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