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Manutenzione di pavimenti ed illuminazione dei portici soggetti a servitù di pubblico passaggio

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La norma dell'art. 40, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, che pone a carico del comune la costruzione e manutenzione di pavimenti e l'illuminazione dei portici soggetti a servitù di pubblico passaggio, non impedisce che il condominio, nel cui fabbricato questi si trovino, possa autonomamente deliberare la ricostruzione di tale pavimentazione con caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti e per le quali il comune medesimo è tenuto alla semplice manutenzione.

Cass. civ. Sez. II Sentenza del 19/11/2009 n. 24456