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Responsabilità del costruttore per gravi difetti dell'edificio: infiltrazioni e forte odore di muffa

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I gravi difetti dell'edificio idonei a configurare una responsabilità del costruttore nei confronti del committente o dell'acquirente, ai sensi dell'art. 1669 c.c., sono configurabili, al di fuori delle ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, nei vizi che, senza influire sulla stabilità dell'opera, pregiudichino in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità della medesima.

Cass. civ., sez. II, 29 novembre 1994, n. 10218

Nella fattispecie , la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto gravi i difetti dell'edificio condominiale, consistenti in infiltrazioni di acqua piovana nell'androne e nella presenza di un «velo d'acqua» con forte odore di muffa in molti appartamenti.