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Legittima la piantagione di essenze arboree e floreali nel giardino comune

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In tema di condominio, il potere del singolo condomino di servirsi della cosa comune incontra un duplice limite, consistente, l’uno, nel rispetto della destinazione del bene comune, che non può essere alterata dal singolo partecipante alla comunione; l’altro, nel divieto di frapporre impedimenti “agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto” (art. 1102). Nella specie, in applicazione del suesposto principio, la Corte d’appello è giunta alla conclusione – argomentata ed immune da vizi logici e giuridici – che la piantagione delle essenze arboree e floreali è avvenuta in modo del tutto compatibile non solo con la destinazione dell’area, ma anche con il diritto di tutti gli altri condomini di farne parimenti uso.  Si tratta di un giudizio di fatto che, proprio in quanto adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità

Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 9 febbraio 2011, n. 3188