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Installazione canna fumaria ad uso esclusivo in aderenza al muro condominiale

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La disciplina dell'uso delle cose comuni consentita all'assemblea che deliberi a maggioranza e non all'unanimità dei partecipanti è esclusivamente quella diretta ad assicurare a tutti i condomini il migliore godimento e la migliore utilizzazione della cosa, in conformità alle prescrizioni legali e convenzionali; non può comprendere anche provvedimenti che impediscano di usare della cosa secondo una delle sue possibili destinazioni. Costituisce innovazione (come tale sottoposta alle limitazioni dell'art. 1120 c.c.) non qualsiasi modificazione della cosa comune, ma solamente quella che alteri l'entità materiale del bene, operandone la trasformazione, ovvero che determini la modificazione della sua destinazione, nel senso del bene comune a cui l'opera si riferisce, in seguito alle opere innovative eseguite, presenti una diversa consistenza materiale, ovvero sia utilizzato per fini diversi da quelli anteriori all'esecuzione delle opere. Quando, invece, la modificazione della cosa comune non assuma tale rilievo, ma risponda allo scopo di un uso del bene più intenso e proficuo, si versa nell'ipotesi dell'art. 1102 c.c. che, pur dettato in tema di comunione in generale, è applicabile in materia di condominio degli edifici per il richiamo contenuto nell'art. 1139 c.c. Gli effetti dell'uso del bene comune devono essere valutati considerando che il singolo condomino può utilizzare la cosa comune non solo secondo la sua destinazione normale, ma anche in modo particolare e diverso da quello degli altri condomini, purché da ciò non derivi un cambiamento della destinazione del bene comune.
 
La naturale e principale funzione dei muri (che in caso di condominio sono una delle cose comuni ex art. 1117 cc.) non è soltanto quella di limitare i locali prospicienti di proprietà esclusiva, ma anche l'altra di consentire il miglior godimento della proprietà esclusiva anche mediante applicazione di una canna fumaria.
 
In mancanza di vincoli convenzionali, cioè accettati all'atto dell'acquisto o con patto modificativo di questo, l'assemblea condominiale, con delibera presa a maggioranza e non all'unanimità dei partecipanti, ha soltanto il potere di predeterminare le forme di disciplina dell'uso del muro, ma non può disporne la sottrazione all'uso e al godimento anche di uno solo dei condomini. In mancanza di prova dell'esistenza di vincoli convenzionali o accordi tra le parti, deve ritenersi che il singolo Condòmino possa disporre della cosa senza ledere l'uguale uso degli altri e quindi possa installare la canna fumaria sul muro perimetrale senza pregiudicare il diritto di pari uso degli altri partecipanti alla comunione. 

Tribunale Milano Sezione 13 Civile, Sentenza del 21 ottobre 2010, n. 11941

 

L'uso particolare o più intenso del bene comune ai sensi dell'art. 1102 cod. civ. presuppone, perché non si configuri come illegittimo, che non ne risulti impedito l'altrui paritario uso né modificata la destinazione né arrecato pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. Ne consegue che l'inserimento di una canna fumaria all'interno del muro comune ad esclusivo servizio del proprio immobile, non può considerarsi utilizzazione in termini di mero "appoggio" della stessa al muro comune, secondo quello che, a determinate condizioni, può costituire uso consentito del bene comune ai sensi della norma in questione, stante il suo peculiare carattere di invasività della proprietà altrui, anche sotto i meri profili delle immissioni di calore e della limitazione rispetto ad altre possibili e diverse utilizzazioni della cosa che ne derivano.

Sentenza di Cassazione n. 8852/2004