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Caso fortuito e responsabilità per danni cagionati da cose in custodia

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La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. viene esclusa solo mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito e, per aversi caso fortuito, occorre che il fattore causale estraneo ai soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.

In particolare - il principio è stato affermato con riferimento ad una vicenda assolutamente analoga a quella per cui è causa - una pioggia di eccezionale intensità, può costituire caso fortuito in relazione ai danni riportati dai proprietari di appartamenti inondati da acque tracimate a causa di tale evento, a condizione che l'ente preposto provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si è ugualmente determinato.

Cass. civ., sez. III, sentenza del16 maggio 2011, n. 10720