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Locale condominiale usato prevalentemente da un condomino e nozione di spoglio del possesso

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L'art. 1102 cod. civ. consente a ciascun partecipante di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione, cioè non incida sulla sostanza e struttura del bene, e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Il partecipante alla comunione, pertanto, può usare la cosa comune per un suo fine particolare, con la conseguente possibilità di ritrarre dal bene una utilità specifica aggiuntiva rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, con il limite di non alterare la consistenza e la destinazione di esso, o di non impedire l'altrui pari uso.
 
La nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l'art. 1102 c.c., non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, posto che nei rapporti condominiali si richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione.
 
Ne consegue che il possesso di una copia della chiave da parte di un condomino e di utilizzare parte del locale antenna per depositarvi alcuni beni personali non pregiudica il pari uso degli altri condomini, né comporta alcuna alterazione della cosa comune, se non si impedisce agli altri condomini la possibilità di accedere nel locale antenna, (servendosi della chiave collocata sulle scale comuni o rivolgendosi all'amministratore; ) perché ciò comporta solo una più ampia utilizzazione di tale bene, consentita dalla legge. Il fatto che la chiave resta a disposizione di tutti non determina, infatti, un’azione di spoglio del possesso.
Cass. civ. Sez. II, sentenza n. 15523, del 14 luglio 2011