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Mutare a propria discrezione la destinazione d'uso delle unità immobiliari di proprietà esclusiva

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In assenza di vincoli assoluti in tale senso rinvenienti da un regolamento c.d. "contrattuale", predisposto dall'originario unico proprietario e richiamato per accettazione nei singoli atti di acquisto, oppure adottato all'unanimità dai condomini, ciascuno di questi e' libero di mutare a propria discrezione, nel rispetto delle norme urbanistiche locali, la destinazione d'uso delle proprie unità immobiliari di proprietà esclusiva, mentre le variazioni di quella relativa alle parti comuni, devono essere adottate a maggioranza, ex articolo 1120 c.c., secondo le ordinarie regole disciplinanti le innovazioni dei beni condominiali.

Cass., Sez. II civile, Sentenza del 2 marzo 2010, n. 4970