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Il vicino che rompe o sposta le fioriere poste al confine commette il reato di cui all’art. 392 c.p.

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Integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, la condotta del vicino che rompe o semplicemente sposta le fioriere poste al contestato confine con la proprietà del vicino. Ciò in quanto il reato in questione è integrato anche nell’ipotesi di mutamento della destinazione o dell’utilizzazione della cosa, indipendentemente dalla sua fisica alterazione e dal verificarsi di danni materiali. Proprio per questo motivo, il reato si commette anche solo rimuovendo i vasi posti al confine fra due proprietà in funzione di recinzione, perché anche lo spostamento di essi ne modifica la destinazione, senza che occorra che i vasi stessi vengano infranti.

Cassazione penale , sez. VI, sentenza 28/09/2009 n. 38109