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Riconoscimento del danno biologico per rumori emessi da un locale sottostante

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Va riconosciuto il danno non patrimoniale, subito dalle persone a seguito dei rumori emessi da un locale sottostante l’abitazione dei danneggiati, quale lesione dell'inviolabile diritto della persona alla salute, correttamente inquadrato come danno biologico.  Tuttavia non rappresenta una situazione tale da richiedere la chiusura anticipata del locale essendo sufficiente limitare e ridurre i rumori e gli schiamazzi notturni.

Cass. Civ., sez. III, 20 settembre 2010, n. 19851

Nella specie il danno è stato liquidato in via equitativa, in base all'art. 1226 c.c..