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Distanza legale per realizzazioni di tubi d'acqua o grondaie rispetto al fondo del vicino

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In tema di distanze per impianti dal fondo contiguo, la disposizione dell'art. 889, secondo comma, c.c., secondo cui per i tubi d'acqua pura o lurida (come anche i canali di gronda) e loro diramazioni deve osservarsi la distanza dal confine di almeno un metro, si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avanzato secondo cui un pluviale discendente dal tetto, esposto a meno di un metro, non comportando un pericolo perenne per il fondo del vicino, doveva considerarsi escluso dall'applicazione della sopraindicata norma).

Cass. civ., sez. II, sentenza del 2 febbraio 2009, n. 2558