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Non commette reato il fornaio che disturba soltanto la famiglia del piano di sopra

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Non commette reato il fornaio che durante la notte, esercitando attività di panificazione, turba la tranquillità ed il riposo della famiglia del piano di sopra con strumenti sonori (carrelli di trasporto ed elettroventilazione a servizio dei forni), che superano il limite di emissioni sonore di cui ai DPCM 14/11/1997 e L. 447/1995 infatti, solo nel caso di emissioni sonore che disturbano tante persone, la fattispecie risulta punibile.

Nell'ipotesi di esercizio di professione o mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità, questa Corte ha, inoltre, precisato che la carica di lesività del bene giuridico protetto sia dall'art. 659, comma secondo, cod. pen., sia dall'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), consistente nella quiete e tranquillità pubblica, è presunta "ope legis" ed è racchiusa, per intero, nel precetto della disposizione codicistica, che tuttavia cede, di fronte alla configurazione dello speciale illecito amministrativo previsto dall'art. 10 citato, qualora l'inquinamento acustico si concretizzi nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia presidenziali in materia.

Cassazione Penale,Sez. I, Sentenza n. 33072 del 05/09/2011