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L'altezza del fumaiolo del camino deve superare la copertura anche dei fabbricati adiacenti

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Nella città e nei centri abitati l’altezza del fumaiolo del camino dell’appartamento privato deve superare in altezza non solo la copertura dell’edificio, ma anche quelle dei fabbricati adiacenti per evitare danno o incomodo ai vicini.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza del 05/10/2011, n. 5474

Nella sentenza in particolare si legge:

In concreto è stata data quindi applicazione all’articolo 64 del Regolamento di Igiene del Comune di Roma, approvato con deliberazione n.7.395 del 12.11.1932 e succ. modifiche e integrazioni, secondo il quale “Nella città e nei centri abitati i fumaioli dovranno essere elevati al di sopra del fabbricato e, ove questo sia più basso di quelli contigui, prolungati sino ad una altezza sufficiente per evitare danno o incomodo ai vicini”. Risulta evidente che la ratio di tale norma sia quella di evitare che le canne fumarie provochino immissioni nocive o comunque disturbo a terzi e pertanto, laddove, come nel caso in esame, per la peculiare configurazione architettonica a scaloni, lo stabile abbia due o più piani di copertura di diverso livello, le canne fumarie debbono innalzarsi oltre l’ultimo piano al fine di evitare immissioni nocive a terzi. Nel caso in esame, come risulta evidente dalla documentazione fotografica depositata, il comignolo dell’appellante, pur elevandosi oltre il piano in cui è ubicato l’appartamento di sua pertinenza, ha però sbocco proprio all’altezza del terrazzo dell’appartamento sito al piano superiore, determinando quindi la concreta possibilità di immissioni nocive nell’appartamento medesimo. Con l’effetto che i rilievi contenuti nel ricorso in appello sono ininfluenti e strumentali dal momento che il provvedimento impugnato non si è basato sulla erronea applicazione del Regolamento Edilizio del Comune di Albano Laziale, ma sull’esatto rilievo che la canna fumaria non supera il colmo dell’edificio. Ne deriva che il provvedimento di inibizione, a seguito di più approfondito esame, da parte dell’amministrazione, della documentazione prodotta, appare giustificato dalla necessità di adeguamento, come indicato, peraltro nella stessa nota, a tutela delle disposizioni igieniche sanitarie vigenti ed idoneamente motivato, a seguito della attività di verifica operata dall’amministrazione e dell’apporto partecipativo dell’interessato, senza che possano trovare accoglimento i vizi dedotti da parte istante.