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Balconi aggettanti e degrado del celino del balcone sottostante

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In tema di balconi aggettanti (che costituiscono il prolungamento accidentale della corrispondente unità immobiliare ed appartengono al proprietario di questa), finché il degrado del celino non giunge ad una condizione tale, a causa del possibile distacco di parti di intonaco o della sussistenza di infiltrazioni, da determinare una situazione lesiva o pericolosa per la proprietà o per chi la esercita, non può ritenersi sussistente l’interesse ad agire da parte del proprietario del balcone sottostante il quale dal degrado del celino non subisce alcun pregiudizio, né di carattere patrimoniale, non subendo una diminuzione di valore l’immobile di sua proprietà, né di carattere personale perché non viene compromessa la salubrità dell’ambiente.

Trib. civ.Treviso, sentenza del 2 agosto 2011