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Regolamento contrattuale: reiterata applicazione di criteri diversi per la ripartizione delle spese

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La deroga al regolamento contrattuale di fatto attuata dall’assemblea di condominio con la reiterata applicazione di un diverso criterio all’atto dell’approvazione dei rendiconti e dei preventivi di spesa, pur se protrattasi per oltre venti anni senza opposizioni, non può ritenersi deliberata in forma scritta, solo per il fatto che le relative delibere siano state verbalizzate dall’amministratore e inserite nel registro previsto dall’art. 1136, comma 7, c.c.. La modifica del regolamento condominiale di fonte contrattuale deve, infatti, essere oggetto di una decisione unanime, esplicita e consapevole dei condòmini e la mera applicazione di criteri diversi da quello previsto dal regolamento integra una modifica per facta concludentia che non è consentita.

Tribunale civile Udine sez. II, 23 giugno 2010, n. 997