Oggetto :Distacco da impianto idrico centralizzato, onere del condomino di pagare le spese di conservazione
Il principio in base al quale il condomino, che si distacchi da un impianto centralizzato e fruisca di uno, proprio, autonomo, debba continuare, tra l'altro, a pagare le spese relative alla conservazione e manutenzione dell'impianto centralizzato, deve essere applicato anche con riguardo all'impianto idrico, anch'esso compreso tra le cose comuni di cui all'elencazione di cui all'art. 1117 c.c. Ciò in base all'art. 1118, sec. co. c.c., per il quale il condomino non può rinunziando al diritto sulle cose comuni sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.
Corte d'Appello Roma Sezione 4 Civile, Sentenza del 17 giugno 2009, n. 2531 |