Nei rapporti di condominio il riscaldamento costituisce oggetto di proprietà comune, così come prescritto dall’art. 1117 c.c. con la specificazione che il regime di comproprietà opera solo per la parte dell’impianto che rimane fuori dai singoli appartamenti. Pertanto, alla stregua di quanto detto, le condutture che si addentrano nelle unità immobiliari sono di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Tribunale di Milano, Sez. X ,Sent.enza del 21/02/2009 |