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Diritto al rimborso per spese urgenti sostenute dal condomino per conservare la cosa comune   da manuel il 27-09-2010 14:16:01
Apertura di abbaini e finestre sul tetto comune   da manuel il 07-09-2010 14:10:18
Quando l'apertura di un lucernario è qualificabile come luce e non come veduta   da manuel il 07-09-2010 13:52:45
Sinistro stradale all'interno del seminterrato di un condominio   da manuel il 03-09-2010 17:38:41
Consenso degli altri condomini per scavi nel sottosuolo condominiale   da manuel il 03-09-2010 17:36:17
Distinzione tra modifica ed innovazione sotto il profilo profilo tecnico-giuridico   da manuel il 30-07-2010 13:34:48
Uso ed abuso della cosa comune: utilizzo parcheggio per lunghi periodi di tempo   da manuel il 30-07-2010 13:31:38
 Oggetto :Distinzione tra modifica ed innovazione sotto il profilo profilo tecni.. 30-07-2010 13:34:48 
manuel
Administrator
Iscritto: 09-07-2010 13:30:23
Post: 226
Località: Schio (VI)
 
Oggetto :Distinzione tra modifica ed innovazione sotto il profilo profilo tecnico-giuridico

In materia condominiale, la distinzione tra modifica e innovazione va correlata con l’entità e qualità della incidenza che la nuova costruzione ha sulla consistenza e sulla destinazione della cosa comune. In particolare, sotto il profilo tecnico-giuridico, per innovazione deve intendersi non un qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, bensì quella modificazione materiale che altera l’entità sostanziale o muti la destinazione originaria della cosa comune.
 
Le modificazioni che sono dirette a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune lasciandone immutate la consistenza e la destinazione – non turbando gli interessi dei condomini – non possono definirsi innovazioni .
 
Nel caso in esame, la Cassazione ha affermato che è assolutamente legittima la condotta di alcuni condomini che transitavano con i loro veicoli nelle parti comuni dell’edificio con lo scopo di raggiungere i locali di proprietà esclusiva, considerato che tale modo di fare non costituiva innovazione e non era lesivo dei diritti degli altri condomini.

Cassazione civile, Sez. II, 5 ottobre 2009, n. 21256

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