Oggetto :Diritto al rimborso per spese urgenti sostenute dal condomino per conservare la cosa comune
In tema di spese sostenute dal condomino per conservare la cosa comune, quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1134 c.c., può vantare il diritto al rimborso qualora ne venga dedotta e dimostrata l'urgenza, ovvero la necessità di eseguirle senza ritardo e, quindi, senza potere avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini. Tale accertamento di fatto compete al giudice di merito e detto giudizio è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.
Corte di Cassazione, Sezione II, Sentenza 15 giugno 2010, n. 14441 (Nella specie: interventi di manutenzione per la copertura del fabbricato al fine di evitare infiltrazioni di acque meteoriche agli appartamenti sottostanti) |