You are here: Documenti & Risorse Privacy e Condominio: Trattamento dei dati, attribuzioni e responsabilità dell'Amministratore

Privacy e Condominio: Trattamento dei dati, attribuzioni e responsabilità dell'Amministratore

E-mail Stampa

Con propria Sentenza n. 186 depositata il 4 gennaio 2011 la II Sezione Civile della Corte di Cassazione torna ad occuparsi di Privacy e Condominio formulando un interessante principio di diritto in ordine all'applicazione del D.Lgs 196/2003 ovvero della Codice in materia di protezione dei dati personali.

In ambito condominiale, le informazioni relative al riparto delle spese, all'entità del contributo dovuto da ciascuno e alla mora nel pagamento degli oneri pregressi possono senz'altro essere oggetto di trattamento, anche senza il consenso dell'interessato, come si ricava dall'art. 24 del Codice.

Difatti, le attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni implicano che l'Amministratore possa procedere alla raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione e selezione delle informazioni concernenti le posizioni di dare ed avere dei singoli partecipanti al condominio. Del pari, ragioni di buon andamento e di trasparenza giustificano una comunicazione di questi dati a tutti i condomini, non solo su iniziativa dell'Amministratore in sede di rendiconto annuale o di assemblea ovvero nell'ambito delle informazioni periodiche trasmesse nell'assolvimento degli obblighi scaturenti dal mandato ricevuto, ma anche su richiesta di ciascun condomino, essendo questi investito di un potere di vigilanza e di controllo sull'attività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che lo abilita a domandare in ogni tempo all'Amministratore informazioni sulla situazione contabile del condominio, comprese quelle che riguardano eventuali posizioni debitorie degli altri partecipanti.

Il trattamento dei dati personali, per essere lecito, deve tuttavia avvenire nell'osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti (art. 11 del Codice).

Sull'Amministratore del condominio, pertanto, grava il dovere di adottare le opportune cautele per evitare l'accesso a quei dati da parte di persone estranee al condominio. Ora, l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale del dato personale concernente le posizioni di debito del singolo condomino va al di là della giustificata comunicazione dell'informazione ai soggetti interessati nell'ambito della compagine condominiale; tale affissione, infatti, avvenendo in uno spazio accessibile al pubblico, non solo non è necessaria ai fini dell'amministrazione comune, ma, soprattutto, si risolve nella messa a disposizione di quei dati in favore di una serie indeterminata di persone estranee e, quindi, in una indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del Codice.

Per maggiori informazioni ed approfondimenti sull'argomento vedi http://www.elabor.eu/documenti-a-risorse/511-quesito-al-garante-privacy-ed-aste-giudiziarie-immobile-in-condominio.html

 

Ottenuto il 09/02/2016 l'Attesato di Frequenza al Corso di "Privacy e il corretto trattamento dei dati personali"


Allegati:
Scarica questo file (sentenza privacy.pdf)SENTENZA DI CASSAZIONE N. 186 DEL 4 GENNAIO 2011[CLICCA QUI PER VISUALIZZARE E/O SCARICARE IL TESTO DELLA SENTENZA DI CASSAZIONE N. 186/2011]219 Kb