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Quesito al Garante: Privacy ed aste giudiziarie immobile in Condominio.

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Quello che segue è un quesito sottoposto in data 20/04/2016 all'attenzione del Garante per la protezione dei dati personali al fine di ottenere un autorevole parere motivato sull'argomento.

Al punto 9) del'articolo 1130 del Codice Civile, così come riformato dalla Legge n. 220/2012, è previsto quale obbligo dell'Amministratore condominiale di "fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso". In caso di compravendita dell'unità immobiliare in Condominio, tale previsione garantisce  alla parte promissaria acquirente le necessarie informazioni propedeutiche ad un'acquisto consapevole. Secondo la norma citata, ed in osservanza della disciplina sulla privacy, l'attestazione in argomento viene di regola fornita al potenziale acquirente per tramite del condòmino dante causa il quale è l'unico soggetto titolato a richiedere ed ottenere dall'Amministratore tali informazioni certificate.

Premesso brevemente quanto sopra, si pone invece il quesito in tema di privacy riguardante il caso di subentro nella titolarità di diritti reali su unità immobiliari in Condominio mediante la procedura dell'asta giudiziaria.

Come è noto la vendita giudiziaria è la risultante di una procedura esecutiva finalizzata a soddisfare i creditori dell'avente titolo dell'immobile pignorato. Protraendosi di fatto anche per diversi anni la proceduta esecutiva, le informazioni riguardanti il contesto condominiale ufficialmente a disposizione dei soggetti partecipanti all'asta (generalmente inserite nella perizia di stima) non sono aggiornate e risultano del tutto carenti rispetto alla legittima necessità di notizie del potenziale acquirente. Fino al momento di emissione da parte del Giudice dell'Esecuzione del decreto di trasferimento, ogni diritto e dovere in relazione all'unità immobiliare in Condominio compete esclusivamente al condòmino esecutato. Quest'ultimo di fatto raramente avrà interesse e si curerà di richiedere l'attestazione di cui al punto 9) dell'art. 1130 C.C. all'Amministratore condominiale.

Ad oggi purtroppo non è prevista alcuna prassi e/o regola che consenta od imponga al Tribunale di ottenere le informazioni aggiornate presso l'amministrazione condominiale e quindi il soggetto partecipante all'asta più avveduto cerca sovente di ottenere notizie in maniera autonoma anche contattando l'Amministratore. Ed è qui che per l'Amministratore condominiale nasce il dilemma, visto lo specifico provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personali del 18 maggio 2006 nell'ambito dell'amministrazione di condomini anche a mente della pronuncia della Cassazione del 04 gennaio 2011, n. 186 in tema di affissioni nella bacheca condominiale.

Come coniugare quindi il diritto alla riservatezza e protezione dei dati personali del condòmino esecutato con il diritto di informativa del potenziale soggetto aggiudicatario partecipante all'asta giudiziaria liberando l'Amministratore condominiale da qualsivoglia responsabilità in merito?

 

 

Per maggiori informazioni ed approfondimenti sull'argomento vedi http://www.elabor.eu/documenti-a-risorse/179-privacy-e-condominio-trattamento-dei-dati-attribuzioni-e-responsabilita-dellamministratore.html

Allegati:
Scarica questo file (Amministrazione dei condomìni- 18 maggio 2006 [1297626].pdf)AMMINISTRAZIONE DEI CONDOMINI - PROVVEDIMENTO GARANTE PRIVACY DEL 18/05/2006[CLICCA QUI PER VISUALIZZARE E/O SCARICARE IL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PRIVACY DEL 18/05/2006]82 Kb