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VADEMECUM EMERGENZA COVID-19 IN CONDOMINIO FASE 2

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VADEMECUM EMERGENZA COVID-19 IN CONDOMINIO FASE 2

Già fornite fin da subito le linee guida applicate dallo scrivente Amministratore per tutti i contesti condominiali amministrati secondo i vari provvedimenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con il VADEMECUM EMERGENZA CORONAVIRUS IN CONDOMINIO, al fine di aggiornare ed integrare lo stesso per la FASE DUE con le successive indicazioni e prescrizioni vigenti a partire dal 27 aprile 2020 e fino al 17 maggio 2020 14 giugno 2020 (*) 14 luglio 2020 (**) 31 luglio 2020 (***) salvo proroghe e/o variazioni, viene elaborato e condiviso il presente documento avente, sempre e se del caso, valenza di provvedimento preso dall'Amministratore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1133 del Codice Civile secondo le attribuzioni espressamente previste dall'art. 1130 C.C.

(*) salvi i diversi termini di durata delle singole  misure, ex DPCM 17 maggio 2020 le disposizioni richiamate sono efficaci dal 18 maggio fino al 14 giugno 2020.

(**) salvi i diversi termini di durata delle singole  misure, ex DPCM 11 giugno 2020 le disposizioni richiamate sono efficaci dal 15 giugno fino al 14 luglio 2020.

(***) salvi i diversi termini di durata delle singole  misure, ex DPCM 14 luglio 2020 le disposizioni richiamate sono efficaci dal 14 luglio fino al 31 luglio 2020.

Si prega ancora pertanto di prendere atto nonché di richiamare e condividere il presente VADEMECUM EMERGENZA COVID-19 IN CONDOMINIO FASE 2 affinché non sia ignorato da tutti coloro che ne abbiano interesse nell'ambito condominiale.

APERTURA STUDIO E SERVIZI AMMINISTRATORE

Secondo il DPCM 10 aprile 2020, l'attività di "Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi", classificata con codice ATECO 68.32.0, non risultava contemplata fra quelle "indicate nell'allegato 3" ovvero consentite per espressa "eccezione" almeno fino al 03 maggio 2020. Come già evidenziato in diverse occasioni, tale previsione ha determinato una significativa limitazione dell'ambito operativo dell'Amministratore condominiale al di fuori dell'attività comunque svolta in studio a porte chiuse ancorché non formalmente consentita. Aggiornando l'elenco dei codici di cui al citato allegato 3, il DPCM 26 aprile 2020 riabilita, fra le altre, anche le attività con codice ATECO 68 revocandone la sospensione a partire dal 04 maggio 2020 con la possibilità di "svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020".

Nel rispetto quindi delle vigenti disposizioni di contenimento del contagio, fino al 17 maggio 2020 14 giugno 2020 (*) 14 luglio 2020 (**) 31 luglio 2020 (***) lo studio Amministrazioni Condominiali CONT MANUEL non sarà aperto al pubblico ma si riceverà solamente previo appuntamento. Viste le limitazioni agli spostamenti ed il divieto di assembramento, gli obblighi e le raccomandazioni igienico-sanitarie nonché le misure ed i protocolli per la sicurezza negli ambienti di lavoro, l'accesso allo studio sarà consentito e regolamentato in osservanza del distanziamento interpersonale con obbligo di utilizzo di mascherine. Per qualsiasi esigenza di comunicazione con l'Amministratore condominiale si prega pertanto di fare sempre riferimento alle indicazioni già fornite in questa pagina https://www.elabor.eu/profilo-amministratore/bon-ton-condominiale.html

Relativamente agli altri servizi resi sul posto nei vari contesti condominiali amministrati, dal 04 maggio 2020 lo scrivente Amministratore riprenderà nel limite del possibile le consuete attività di verifica ed assistenza anche per garantire l'osservanza ed il rispetto del PROTOCOLLO SICUREZZA COVID-19 PER CANTIERI EDILI E LAVORI DI MANUTENZIONE IN CONDOMINIO

CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO ASSEMBLEE CONDOMINIALI
(*) vedasi aggiornamenti per D.L. n. 33/2020,  DPCM 17 maggio 2020, DPCM 11 giugno 2020 e DPCM 14 luglio 2020 in calce

Sempre "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale", come già in precedenza il DPCM 26 aprile 2020 all'articolo 1, lettera d) estende e dispone tassativamente che "è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati" almeno fino al 17 maggio 2020.

Le assemblee condominiali, già convocate in date antecedenti il 17 maggio 2020, sono (o saranno) rinviate come da avvisi affissi nei Condomini interessati ed avviso di ri-convocazione trasmesso con raccomandata a/r o medianti i previsti sistemi equipollenti. Le assemblee ri-convocate così come quelle convocate in data successiva al 17 maggio 2020 si svolgeranno regolarmente salvo diverse indicazioni che verranno tempestivamente fornite. Le informazioni riguardanti lo svolgimento delle assemblee condominiali sono sempre visionabili in questa pagina https://www.elabor.eu/bacheca-condominiale/avvisi-a-news.html in costante aggiornamento.

Con riferimento alle convocazioni assembleari ed alla corrispondenza postale in generale, si evidenzia che l'art. 108 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale", prevede che "fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito".

Si ricorda ancora in ogni caso che, il mancato ritiro (per compiuta giacenza) dell'avviso non pregiudica comunque la regolare convocazione dell'assemblea condominiale.

Considerati i limiti ed i costi tecnologici, le criticità di svolgimento e le possibili eccezioni per vizi di annullabilità derivanti dello svolgimento dell'Assemblea condominiale in modalità telematica (videoconferenza), per consentire una corretta gestione del Condominio potrà essere valutato il sistema della partecipazione e votazione mediante conferimento di delega parlante nel pieno rispetto della normativa vigente e con massima garanzia e tutela dei Condomini amministrati secondo quanto descritto nell'articolo DELEGA PARLANTE TRAMITE L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO - SVILUPPO CASO PRATICO

PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI

Il pagamento delle spese condominiali è dovuto entro le scadenze e secondo le modalità deliberate dall'Assemblea condominiale come da prospetto rate approvato e già trasmesso per la gestione corrente. Si precisa che non rientra fra le attribuzioni dell'Amministratore il potere o la facoltà di variare, sospendere oppure prorogare il versamento delle rate condominiali così come approvate dall'Assemblea e che, anche ai sensi dell'articolo 1118 del Codice Civile, "il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni [...] salvo quanto disposto da leggi speciali".

A norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, si evidenzia peraltro che l'Amministratore può agire "per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea" in mancanza del quale può richiedere solamente versamenti su base volontaria e non può agire per "ottenere un decreto di ingiunzione" nei confronti dei Condòmini morosi.

Nel caso di intervenuta chiusura dell'esercizio e di mancato svolgimento o rinvio dell'Assemblea di approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, si invita quindi al versamento volontario, possibilmente entro le scadenze, dei saldi e delle rate come da prospetto inviato "salvo approvazione assembleare" per consentire una corretta gestione del Condominio ed evitare altresì l'accumulo delle proprie quote di competenza. Salvo diverse indicazioni, le coordinate IBAN di riferimento del conto corrente condominiale sono sempre le stesse.

Solamente dopo il regolare svolgimento dell'assemblea verrà inviato il prospetto delle rate condominiali secondo lo "stato di ripartizione approvato" a tutti i Sigg. Condòmini ai quali, nell'attesa, si consiglia di estendere l'invito al versamento volontario ai rispettivi inquilini in caso di locazione.

SERVIZI CONDOMINIALI E GESTIONE MANUTENZIONI

I servizi condominiali essenziali sono garantiti nel rispetto dei provvedimenti delle Autorità competenti e con la fondamentale osservanza anche del PROTOCOLLO SICUREZZA COVID-19 PER CANTIERI EDILI E LAVORI DI MANUTENZIONE IN CONDOMINIO secondo il quale, come da estratto di seguito riportato, sono prescritte le seguenti REGOLE DI ACCESSO E SVOLGIMENTO LAVORI IN CONDOMINIO:

1) I fornitori di beni e/o servizi in proprio se lavoratori autonomi ovvero nella veste o per le funzioni delegabili quali datori di lavoro, in adempimento anche degli obblighi già previsti dal D.Lgs n. 81/2008 prima dell’inizio e durante l’esecuzione dei lavori, assicurano al Condominio committente (nonché all’Amministratore condominiale quale responsabile dei lavori) il rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza previa: a) valutazione dei rischi; b) organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; c) formazione, informazione ed addestramento proprio e/o dei lavoratori occupati adottando idonee e necessarie misure per la d) sorveglianza sanitaria e per la e) gestione delle emergenze.


2) L’accesso nell’ambito condominiale, sempre vietato ai soggetti non residenti o terzi sottoposti alla misura della quarantena oppure risultati e ancora risultanti positivi al virus Covid-19, così come la successiva permanenza non sono assolutamente consentiti alle persone con febbre (temperatura corporea superiore a 37,5°) oppure con evidenti sintomatologie influenzali. Risulta altresì vietato l’accesso al Condominio alle persone che, nei 14 giorni precedenti, abbiano avuto contatti stretti ad alto rischio di esposizione con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19 oppure provenienti da zone a rischio secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.


3) Durante l’accesso e permanenza nell’ambito condominiale, nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro, si dovranno evitare o quantomeno ridurre le occasioni di contatto con i residenti o con gli altri soggetti eventualmente presenti. Oltre a tenere sempre comportamenti corretti su piano dell’igiene, soprattutto qualora non fosse possibile mantenere e garantire la distanza minima di sicurezza fra le persone, è obbligatorio utilizzare i previsti dispositivi di protezione individuale quali guanti, occhiali, tute ed in particolare mascherine “chirurgiche” da utilizzare in conformità alle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Solamente in mancanza delle mascherine chirurgiche, si può ricorrere alle mascherine filtranti (modello FFP2 e FFP3) anche se non sono indicate dall’OMS e dal Ministero della salute.


4) Tutti i lavoratori autonomi o dipendenti devono utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale conformemente al Titolo III del D.Lgs n. 81/2008 avendo cura di: a) provvedere, soprattutto in assenza di guanti, ad un frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante le lavorazioni, con acqua e sapone o alternativamente con gel detergente; b) evitare contatti fisici con altri lavoratori o persone presenti e non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani praticando altresì per sé stessi l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto); c) eseguire la pulizie, sanificazione ed igienizzazione dei mezzi d’opera e degli strumenti individuali di lavoro con disinfettanti a base di cloro o alcool evitandone per quanto possibile l’uso promiscuo.

A partire dal 04 maggio 2020 con il DPCM 26 aprile 2020 viene quindi revocata la sospensione di tutte le attività riconducibili al codice ATECO 43 (lavori di costruzione specializzati) ovvero del settore edile in generale oltre a quelle riferite al codice ATECO 68 (attività immobiliari) fra le quali risulta come detto l'attività propria dell'Amministratore condominiale (68.32.00) importante, se non anche indispensabile, per la gestione e coordinamento sul posto dei lavori di manutenzione ordinaria in ambito condominiale. Nonostante le necessità aventi carattere di urgenza ed inderogabilità rientrassero già fra le attività consentite, le limitazioni imposte dalle precedenti disposizioni di fatto precludevano diverse tipologie e modalità di intervento che ora, compatibilmente con le varie priorità, verranno finalmente affrontate o riprese qualora temporaneamente sospese.

REGOLE USO E GODIMENTO DELLE PARTI COMUNI

Ricordando ancora il potere/dovere dell'Amministratore di "disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini" , in osservanza delle normative applicabili a livello nazionale, regionale e comunale, le seguenti regole assumono il valore di provvedimenti presi dall'Amministratore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1133 del Codice Civile e quindi sono obbligatorie per tutti i Sigg. Condòmini e/o rispettivi inquilini in tutti i contesti condominiali amministrati fino al 17 maggio 2020 e salvo proroghe.

Nelle parti comuni degli edifici in Condominio è vietata ogni forma di assembramento di persone. La frequentazione delle parti comuni dovrà avvenire nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro oppure, o in aggiunta, utilizzando idonee "mascherine" ovvero adeguate "protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie" come previste dall'allegato 4 del DPCM 26 aprile 2020. Oltre al frequente lavaggio delle mani, con acqua e sapone o alternativamente con gel detergente, si consiglia sempre di evitare contatti fisici con altre persone e di non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani e praticare per sé stessi l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto). L'utilizzo degli eventuali impianti ascensori è sconsigliato anche per una persona alla volta.

Come da precedente provvedimento, rimane vietato l'utilizzo ludico o ricreativo, anche per le attività di gioco dei bambini, degli spazi condominiali esterni, dei giardini e delle aree verdi comuni. L'uso e godimento degli spazi condominiali interni ed esterni viene condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché all'osservanza della distanza di sicurezza interpersonale di un metro in analogia a quanto previsto dall'articolo 1, lettera e) del DPCM 26 aprile 2020 il quale prescrive altresì che "le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse".

Si evidenzia che, sempre secondo il DPCM 26 aprile 2020 "non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto" ma "è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per minori [...] attività sportiva o attività motoria" anche in ambito condominiale purché comunque nel rispetto delle previste distanze di sicurezza interpersonale. Secondo la definizione fornita da Wikipedia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce "attività motoria (o attività fisica) qualsiasi movimento corporeo prodotto dai muscoli scheletrici che richiede un dispendio energetico superiore a quello in condizioni di riposo" facendo rientrare in questa definizione "non solo le attività sportive, ma anche l'attività lavorativa di coloro che svolgono un lavoro manuale e normali movimenti della vita quotidiana, come camminare, andare in bicicletta, ballare, giocare, fare giardinaggio e i lavori domestici". Riguardo alle "attività di gioco dei bambini" si raccomanda e si rimanda pertanto al buon senso dei rispettivi genitori se considerare le stesse quali attività ludiche o ricreative (vietate) oppure assisterle quali attività motorie (consentite) se svolte individualmente e/o nel rispetto delle distanze interpersonali.

Ricordando che è in Condominio sempre vietata qualsiasi attività incompatibile con la destinazione d’uso, con la tranquillità degli altri residenti e con le norme igieniche e di sicurezza in generale, nel rispetto degli altri residenti si prega ulteriormente di evitare rumori molesti, emissioni di fumo o di odori sgradevoli.

ATTENZIONE !

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del DPCM 26 aprile 2020, gli eventuali "soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante" ed a maggior ragione "è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus". Pur essendo le parti comuni "pertinenziali" alle unità immobiliari di proprietà esclusiva in Condominio, si invitano i soggetti sintomatici, positivi e/o in quarantena a non frequentare o quantomeno a limitare responsabilmente l'utilizzo delle parti comuni. Nel rispetto della Privacy, essendo quelli relativi alla salute dati soggetti a trattamento speciale, a livello condominiale non verranno divulgate informazioni riguardanti persone positive al virus COVID-19 oppure sottoposte alla misura della quarantena. L'informativa sulla Privacy applicata ex Art. 13 GDPR n. 2016/679 è visionabile in questa pagina https://www.elabor.eu/documenti-a-risorse/496-informativa-sulla-privacy-ex-art-13-gdpr-n-2016679.html

PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE PARTI COMUNI

Considerate le richieste per eventuali interventi di "sanificazione" delle parti comuni, si ricorda ancora che tale servizio può essere attivato previa manifestazione di un interesse diffuso espresso all'Amministratore dalla maggioranza dei Sigg. Condòmini che rappresentino almeno 500 millesimi in base al "principio di urgenza" derivante dall'articolo 1135 del Codice Civile. Preme però evidenziare che, considerati i costi straordinari della sanificazione ed il momento di emergenza, è necessario valutarne oggettivamente, oltre alla sostenibilità economica, anche l'efficacia rispetto alla frequenza degli interventi ipotizzabili in relazione alle parti comuni da trattare. Oltre a lavarsi bene le mani in seguito alla frequentazione delle parti comuni, si consiglia pertanto l'utilizzo individuale di mascherine e guanti in mancanza di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI). Per la pulizia e disinfezione delle superfici di maggior contatto (maniglie, corrimano, interruttori, ecc.) le indicazioni fornite sono quelle di utilizzare una soluzione diluita di ipoclorito di sodio ovvero di candeggina per uso domestico. Tali contromisure possono essere agevolmente adottate individualmente da tutti i Sigg. Condòmini che ne abbiano interesse o autonoma necessità.

Aggiornamento del 17/05/2020

CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO ASSEMBLEE CONDOMINIALI

Con il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante "ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", al comma 10 dell'articolo 1) è previsto che "le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro" pur rimanendo "vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico" secondo il precedente comma 8. Tali norme, in vigore dal 16 maggio 2020, consentirebbero di poter svolgere le assemblee condominiali con i limiti e le precauzioni del caso ma già il DPCM del 17 maggio 2020 rende di fatto impraticabile lo svolgimento delle riunioni condominiali.

Alla lettera v) del primo comma dell'articolo 1 del DPCM del 17 maggio 2020 è testualmente previsto che "sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale". Tale previsione non vieta la partecipazione soggettiva ma sospende e quindi inibisce lo svolgimento oggettivo ed effettivo delle "riunioni" di condominio, solo teoricamente consentite dal D.L. n. 33/2020, in quanto il "coinvolgimento" di personale sanitario o di soggetti che svolgono servizi pubblici essenziali non è escludibile a priori.

Nel novero dei "servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità", oltre al riferimento del noto allegato 3 al DPCM 10 aprile 2020, il riferimento normativo è infatti la Legge n. 146/1990 che definisce "servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di  concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita,  alla  salute,  alla libertà ed  alla  sicurezza,  alla libertà  di  circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla  libertà di comunicazione".

Sono quindi "prestazioni  individuate  come  indispensabili" sempre per la Legge n. 146/1990:
a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute,  della libertà  e  della  sicurezza  della  persona,  dell'ambiente  e  del patrimonio  storico-artistico;  la  sanità;  l'igiene  pubblica;  la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani  e di quelli speciali, tossici e nocivi;  le  dogane,  limitatamente  al controllo su animali e su merci deperibili;  l'approvvigionamento  di energie, prodotti  energetici,  risorse  naturali  e  beni  di  prima necessità, nonché  la  gestione  e  la  manutenzione  dei  relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia,  con  particolare  riferimento  ai provvedimenti  restrittivi  della  libertà  personale  ed  a  quelli cautelari ed urgenti, nonché ai  processi  penali  con  imputati  in stato  di  detenzione;  i  servizi  di  protezione  ambientale  e  di vigilanza sui beni culturali;
b) per quanto concerne la tutela della libertà di  circolazione; i  trasporti  pubblici  urbani  ed  extraurbani   autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi  limitatamente  al collegamento con le isole;
c) per quanto concerne  l'assistenza  e  la  previdenza  sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque  quanto  economicamente necessario al soddisfacimento delle necessita' della vita attinenti a diritti della persona  costituzionalmente  garantiti;  i  servizi  di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;
d) per quanto riguarda l'istruzione; l'istruzione  pubblica,  con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili  nido, delle  scuole  materne  e  delle  scuole elementari, nonché lo svolgimento  degli  scrutini  finali  e  degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione; le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.

In attesa di precisazioni e/o di diverse chiare disposizioni, le assemblee condominiali, già convocate in date antecedenti il 14 giugno 2020, sono (o saranno) rinviate come da avvisi affissi nei Condomini interessati ed avviso di ri-convocazione trasmesso con raccomandata a/r o medianti i previsti sistemi equipollenti. Le assemblee ri-convocate così come quelle convocate in data successiva al 14 giugno 2020 si svolgeranno regolarmente salvo diverse indicazioni che verranno tempestivamente fornite. Le informazioni riguardanti lo svolgimento delle assemblee condominiali sono sempre visionabili in questa pagina https://www.elabor.eu/bacheca-condominiale/avvisi-a-news.html in costante aggiornamento.

Si evidenzia infine che, secondo l'Ordinanza n. 48 del 17/05/2020 del Presidente della Giunta Regionale Veneto, "è vietato ogni assembramento tra non conviventi in proprietà pubblica e privata" almeno fino al 02 giugno 2020.

Aggiornamento del 20/05/2020

Con propria nota prot. 198521 del 19/05/2020 la Regione Veneto fornisce "chiarimenti sulla Ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020" ed al punto 3) affronta la questione delle "assemblee condominiali" specificando che:

Di seguito pubblichiamo le osservazioni inviate a mezzo PEC alla Direzione Regionale della Protezione Civile e Polizia Locale in attesa di gradita risposta.

Oggetto: CHIARIMENTI ORDINANZA N. 48 DEL 17 MAGGIO 2020 - ASSEMBLEE CONDOMINIALI
Mittente: Manuel Cont
Data: 20/05/2020, 10:07
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Buongiorno,

svolgo da vent'anni l'attività di Amministratore condominiale sul territorio dell'Alto Vicentino e con la presente vorrei fornire il mio contributo rispetto all'argomento "Assemblee condominiali" oggetto di Vs. chiarimento in relazione all'Ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020. La precisazione fornita al punto 3) della Vs. nota prot. 198521 del 19/05/2020 rischia di confondere un quadro normativo già di per sè equivocabile.

Nel rispetto della "distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro" le "riunioni" sono certamente consentite ex comma 10 dell'art. 1 del D.L. 33/2020 ma le "assemblee condominiali" sono governate da formalismi propri, previsti dal Codice Civile, che le distinguono dalle semplici riunioni e la corretta convocazione è uno di questi. Ovviamente sotto il profilo delle attribuzioni prefettizie e della sanzionabilità, le "riunioni" possono ritenersi escluse da novero degli assembramenti non consentiti e quindi non risultano in generale vietate.

Il DPCM del 17 maggio 2020 rende però di fatto impraticabile lo svolgimento delle assemblee condominiali in quanto, alla lettera v) del primo comma dell'articolo 1, è testualmente previsto che "sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità [...]".

Tale previsione, purtroppo, non vieta la partecipazione soggettiva alle "riunioni" di qualunque natura ai soggetti che svolgono "prestazioni individuate come indispensabili" secondo la Legge n. 146/1990, ma sospende e quindi inibisce lo svolgimento oggettivo ed effettivo delle "riunioni" stesse e di quelle di condominio in particolare in quanto il "coinvolgimento" di personale sanitario o di soggetti che svolgono servizi pubblici essenziali non è generalmente escludibile a priori.

Auspicando una Vs. precisazione rispetto all'argomento, resto a disposizione per eventuali necessità.

Cordialmente
Amm. Cont Manuel

Aggiornamento del 11/06/2020

CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO ASSEMBLEE CONDOMINIALI

A partire dal 15 giugno e fino al 14 luglio 2020 si applicano le disposizioni del DPCM 11 giugno 2020 in sostituzione di quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 vigente fino al 14 giugno 2020.

La disposizione prevista alla lettera v) del primo comma dell'articolo 1 del DPCM 17 maggio 2020 risulta testualmente richiamata anche alla lettera v) del primo comma dell'articolo 1 del DPCM 11 giugno 2020 il quale prevede che "sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità".

L'evidenziata contraddizione rispetto allo svolgimento delle assemblee condominiali con il comma 10) dell'articolo Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, il quale consente di per sé lo svolgimento di qualsiasi riunione purché sia garantito "il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro", non è stata ancora chiarita ed a parere dello scrivente gli stessi manifestati dubbi permangono.

Considerate però in maniera organica le altre vigenti disposizioni riguardanti l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la necessità inderogabile di sbloccare la situazione di stallo delle gestioni condominiali per garantire la corretta gestione e fruizione dei servizi di interesse comune, le assemblee condominiali convocate in data successiva al 14 giugno 2020 si svolgeranno regolarmente salvo diverse indicazioni che verranno tempestivamente fornite o salvo diverse decisioni dei Sigg. Condòmini partecipanti (*).

Essendo le "riunioni" comunque consentite nel "rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro", ad ulteriore precauzione si rende obbligatoria la dotazione e l'utilizzo personale delle mascherine di protezione delle vie respiratorie per tutti i partecipanti all'assemblea condominiale in qualunque luogo esse siano previste. Prima di entrare formalmente nel merito dell'ordine del giorno della riunione, lo scrivente Amministratore illustrerà la situazione normativa di interesse nei termini descritti (con particolare riferimento alla lettera v) del primo comma dell'articolo 1 del DPCM 11 giugno 2020) e saranno i Sigg. Condòmini presenti a decidere consapevolmente se proseguire o meno con lo svolgimento dell'assemblea (*) deliberando sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Si ricorda che le informazioni riguardanti lo svolgimento delle assemblee condominiali sono sempre visionabili in questa pagina https://www.elabor.eu/bacheca-condominiale/avvisi-a-news.html in costante aggiornamento.

Aggiornamento del 14/07/2020

Le disposizioni del DPCM 11 giugno 2020, vigenti fino al 14 luglio 2020, sono prorogate ex DPCM 14 luglio 2020 fino al 31 luglio 2020. Con riferimento alla convocazione ed allo svolgimento delle assemblee condominiali rimane invariato quanto espresso nell'aggiornamento del 11/06/2020.