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Amm. Cont Manuel

 

Condomini: nessuna ritenuta sulle fatture per il 36% e 55%

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Legge 30 luglio 2010, n. 122
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (G.U. del 30 luglio 2010, n. 176)

L'articolo 25, comma 1, della Legge n. 122/2010 ha introdotto l'applicazione di una ritenuta d’acconto del 10% sui pagamenti effettuati per beneficiare della detrazione del 36% o del 55%. La normativa testualmente recita: "A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate".

Con propria Circolare 40/E del 28 luglio 2010, l'Agenzia delle Entrate ha successivamente chiarito che, nei casi in cui per le somme oggetto di bonifico sia già prevista l'effettuazione di una ritenuta da parte del soggetto ordinante, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10%.

Allegati:
Scarica questo file (Circ40e_del_280710.pdf)CIRCOLARE 40/E DEL 28 LUGLIO 2010[CLICCA QUI PER VISUALIZZARE E/O SCARICARE IL TESTO DELLA CIRCOLARE 40/E DEL 28 LUGLIO 2010]53 Kb
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CODICE CIVILE: Del condominio negli edifici

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Articoli dal 1117 al 1139 del CODICE CIVILE
LIBRO TERZO: Della proprietà  - TITOLO VII: Della comunione 

CAPO II:
Del condominio negli edifici

Art. 1117
(Parti comuni dell'edificio)

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

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La nuova 46/1990: Entra in vigore il D.M. 37/2008 in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici

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Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno di edifici" (pubblicato in G.U. n. 61 del 12.03.2008) entra in vigore il 27 marzo 2008 (quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

Di fatto il D.M. n. 37/2008 sostituisce la Legge 5 marzo 1990, n. 46. Alla stessa data sono infatti abrogati (ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 28.12.2006 n. 300, convertito con modifiche dalla Legge 26.02.2007 n. 17):
1) il regolamento di cui al D.P.R. n. 447/1991;
2) gli articoli da 107 a 121 del D.P.R. n. 380/2001;
3) la Legge n. 46/1990 ad eccezione degli articoli 8 (Finanziamento dell’attività di normazione tecnica), art. 14 (Verifiche), art. 16 (Sanzioni), le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento.

Allegati:
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