Con l'entrata in vigore il 07 ottobre 2011 del D.P.R. 151/2011 sono state introdotte significative modifiche relativamente alla Prevenzione Incendi in Condominio riguardanti sia i procedimenti necessari per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio che i criteri di classificazione delle attività soggette. Le nuove norme non alterano le regole tecniche a cui gli edifici devono sottostare ne, di conseguenza, le opere di adeguamento antincendio eventualmente necessarie bensì introducono nuovi criteri procedurali per la presentazione della SCIA Antincendio, che sostituisce l’ormai superato Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.), fissando entro un anno dalla sua entrata in vigore il termine ultimo per la regolarizzazione dei fabbricati esistenti che non risultano ancora in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi.
Le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco presenti in Condominio vengono classificate in 3 categorie in funzione del livello di rischio (basso, medio o alto) per ciascuna delle quali è previsto un differente iter procedurale.
A differenza di quanto era stato previsto in precedenza dal D.M. 16 febbraio 1982, il criterio di classificazione delle autorimesse non è più basato sul numero di posti auto (prima l'obbligo riguardava le autorimesse con più di 9 posti) bensì sulla superficie complessiva coperta. Gli edifici destinati ad abitazione civile non vengono più classificati in base alla loro altezza in gronda (prima l'obbligo riguardava gli edifici superiori ai 24 metri) bensì in base all’altezza antincendio definita come l’altezza dell’ultimo piano abitabile maggiorata di un metro e misurata a partire dalla zona carrabile più bassa adiacente al fabbricato. Riformulata anche la classificazione delle centrali termiche in base alla potenzialità espressa in Kw si evidenzia in particolare che, dal novero delle attività soggette, sono stati infine esclusi i vani ascensore (attività 95 del D.M. 16 febbraio 1982) che restano comunque normati dalle medesime regole tecniche.