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Documenti & Risorse

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Amm. Cont Manuel

 

CONTRASTO COVID-19 (CORONAVIRUS) IN CONDOMINIO

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Considerati i vigenti provvedimenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS) e da ultimi i DPCM 8 e 9 marzo 2020 che si richiamano come da allegati in calce, si comunica che le Assemblee condominiali già previste e convocate nel corrente mese di marzo e fino al prossimo 03 aprile 2020 vengono rinviate come da avvisi consultabili sul presente sito che verranno anche formalmente ri-trasmessi con raccomandata a/r o mediante i previsti sistemi equipollenti.

Sono in particolare già rinviate le assemblee condominiali già in precedenza convocate per il Condominio VALDAGNO, il Residence AI PINI ed il Residence AI GIARDINI in riferimento alle quali, per consentire una corretta gestione del condominio, si invita comunque al versamento volontario, entro le scadenze, dei saldi e delle rate come da prospetto già inviato.


Per tutti i contesti condominiali amministrati, raccomandando l’adozione delle misure igienico-sanitarie di contrasto prescritte e/o consigliate, si resta a disposizione per eventuali necessità inderogabili ed urgenti.

VADEMECUM EMERGENZA CORONAVIRUS IN CONDOMINIO

Allegati:
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Scarica questo file (DPCM 9 MARZO 2020 - COVID19.pdf)DPCM 09 MARZO 2020[CLICCA QUI PER VISUALIZZARE E/O SCARICARE IL DPCM 9 MARZO 2020]60 Kb

VADEMECUM EMERGENZA CORONAVIRUS IN CONDOMINIO

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VADEMECUM EMERGENZA CORONAVIRUS IN CONDOMINIO

Già raccomandata, per tutti i contesti condominiali amministrati, l’adozione delle misure igienico-sanitarie di contrasto prescritte e/o consigliate nel rispetto dei vigenti provvedimenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS) in corso, considerate le varie segnalazioni e richieste (non sempre sensate) pervenutemi, con il presente vademecum si intendono chiarire le linee guida applicate dallo scrivente Amministratore nella gestione condominiale nonché formulare indicazioni e prescrizioni integrative rispetto alle norme vigenti ovvero provvedimenti presi dall'Amministratore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1133 del Codice Civile secondo le attribuzioni espressamente previste dal comma 1, punto 2, dell'articolo 1130 C.C. in tema di dovere di "disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini".

Si prega pertanto di prendere atto delle seguenti indicazioni e prescrizioni, valevoli in generale per tutti i contesti condominali amministrati, e di richiamare e condividere il presente vademecum con tutti i Sigg. Condòmini interessati affinché non sia ignorato.

Allegati:
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Registro Anagrafe Condominiale: Condominio e coniugi in comunione legale

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Con propria sentenza n. 924 del 23 aprile 2019, la Corte di Appello di Catania si è pronunciata sugli effetti della mancata convocazione in Assemblea condominiale del coniuge in comunione legale dei beni, comproprietario dell'immobile in Condominio, stabilendo che tale convocazione risulta viziata e pertanto la conseguente delibera annullabile.

In generale rientrano nella comunione legale tutti i beni acquistati dai coniugi dopo il matrimonio, anche se pagati con il denaro di uno solo dei due. La comunione legale dei beni tra coniugi è invece esclusa per i beni di cui il coniuge era proprietario o titolare di un diritto reale di godimento prima del matrimonio, per quelli acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, per quelli ad uso personale o destinati all’esercizio della professione e per quei beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopra elencati purché ciò sia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto.

In tema di REGISTRO DI ANAGRAFE CONDOMINIALE, previsto ex articolo 10 della Legge 220/2012 che sostituisce l'articolo 1130 del Codice Civile, fra i doveri dell'Amministratore e le conseguenti obbligazioni dei Sigg. Condòmini, si ricorda che al punto 6) è previsto di “6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza (delle parti comuni dell'edificio). Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'Amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'Amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'Amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.

Per maggiori informazioni ed approfondimenti sull'argomento vedi http://www.elabor.eu/documenti-a-risorse/352-riforma-del-condominio-istituzione-registro-anagrafe-condominiale.html

Per agevolare quindi tutti i Sigg. Condòmini nell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione dei dati richiesti per l'istituzione/aggiornamento del Registro Anagrafe Condominiale sono stati elaborati ed aggiornati dei modelli di comunicazione/autocertificazione che dovranno essere compilati, sottoscritti e riconsegnati allo scrivente Amministratore in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare in Condominio (compravendita, locazione, ecc.)

Allegati:
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