Premessa e considerata l'importanza della partecipazione all'Assemblea condominiale quale momento di verifica e programmazione della gestione del Condominio, qualora non fosse possibile presenziare di persona alla riunione, il Codice Civile prevede la facoltà di conferire delega.
Secondo il dettato normativo infatti, "ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta" e tale possibilità è disciplinata dall'articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile il quale, fra l'altro, prevede regole generali e per specifiche casistiche.
La più importante limitazione generale alla possibilità di delega, introdotta dalla cosiddetta Riforma del Condominio con la Legge n. 220/2012, è rappresentata dal fatto che "all'Amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea". Tale condivisa previsione di divieto assoluto risulta peraltro espressamente inderogabile ai sensi dell'art. 72 disp. att. C.C. anche nel Regolamento di Condominio eventualmente adottato ai sensi dell'art. 1138 C.C.