OGGETTO: SERVITU DI ACQUEDOTTO – OPPORTUNITÀ DI COLLABORAZIONE FRA GESTORE ED UTENZA PER OTTIMIZZARE LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO E VALORIZZARE IL PATRIMONIO ACQUEDOTTISTICO.
Signor Sindaco,
Le scrivo per rappresentarLe quanto segue auspicando, senza alcuna volontà si alimentare sterili polemiche, un Suo autorevole interessamento per una questione in generale più che per uno specifico caso in particolare.
Per regola e prassi l'allacciamento idrico per gli edifici di nuova costruzione prevede che i contatori siano collocati, in nicchia o pozzetto, “al limite della proprietà privata”. I ragionevoli e dichiarati motivi sono sostanzialmente l'accessibilità ai misuratori (che rappresentano i cosiddetti punti di consegna) per la lettura dei consumi, le verifiche e manutenzioni ma anche per l'opportunità di evitare il costituirsi di situazioni di servitù (e quindi maggiori assunzioni di responsabilità del Gestore) per tubazioni passanti in proprietà privata. Si ricorda che, a norma dell'arti. 1091 del Codice Civile, "il concedente dell’acqua di una fonte o di un canale è tenuto verso gli utenti ad eseguire le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell’acqua fino al punto in cui ne fa la consegna" salvo che il titolo non disponga diversamente quindi, se il punto di consegna è il contatore, risulta ovvio che lo stesso dovrebbe essere sempre installato (o successivamente spostato) a confine.
Il patrimonio edilizio privato esistente in molti casi (compreso quello particolare dal quale trae spunto la presente) è però caratterizzato dalla presenza di contatori (punti di consegna) entro i limiti della proprietà privata (in pozzetti, sottoscala, locali tecnici di proprietà condominiale) che determinano quindi dalla presenza di tubazioni a monte del contatore insistenti nel sottosuolo privato.



Il Bonus Gas è una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Tale agevolazione è stata introdotta dall'articolo 3, comma 9, del Decreto Legge 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, e reso operativo dall'Autorità per l'Energia, con la collaborazione dei Comuni. Il bonus vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL), per i consumi nell'abitazione di residenza. Il bonus può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale, se in presenza di un indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro ovvero non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose (con più di 3 figli a carico).