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Documenti & Risorse

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Amm. Cont Manuel

 

Decreto 9 aprile 2001: Accesibilità delle cassette postali in Condominio

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Il Decreto 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni avente oggetto "Approvazione delle condizioni generali del servizio postale" così come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001, disciplina fra l'altro le modalità di collocazione e l'accessibilità delle cassette postali. Di interesse condominiale, ma non solo, di seguito di riportano i relativi articoli del decreto ministeriale.

Art. 45 - Cassette
Per la distribuzione degli invii semplici devono essere installate, a spese di chi le posa, cassette accessibili al portalettere. Lo scomparto di deposito, la forma e le dimensioni dell’apertura devono rispondere alle esigenze del traffico postale e risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficoltà particolari. Le cassette devono recare, ben visibile, l’indicazione del nome dell’intestatario e di chi ne fa uso.

Art. 46 - Ubicazione
Le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l’ufficio postale di distribuzione.

Art. 47 - Edifici plurifamiliari o adibiti ad uso d’impresa
Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d’impresa, le cassette delle lettere devono essere raggruppate in un unico punto di accesso.

Art. 48 - Adeguamento delle cassette non conformi
I titolari di cassette non conformi alle specifiche richieste da Poste italiane provvedono ai necessari adattamenti entro un termine concordato con l’ufficio richiedente.

Allegati:
Scarica questo file (DECRETO 09 APRILE 2001 - SERVIZIO POSTALE.pdf)DECRETO 9 APRILE 2001 SUL SERVIZIO POSTALE[CLICCA QUI PER VISUALIZZARE E/O SCARICARE IL TESTO DEL DECRETO 9 APRILE 2001 SUL SERVIZIO POSTALE]34 Kb

Condominio e Regolamento di Polizia Urbana: il caso del Comune di Schio

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Vivere o semplicemente possedere un'unità immobiliare in Condominio impone il rispetto di determinate regole. Oltre che dalla Legge e/o da atti normativi di rango inferiore, limitazioni e divieti posso essere imposti dal Regolamento condominiale nonché da specifici atti regolamentari a livello locale ovvero comunale. Fra questi, di particolare rilevanza per l'ambito condominiale e non solo, si annovera il Regolamento di Polizia Urbana generalmente consultabile, se adottato, presso il Comune nel quale è ubicato l'immobile ovvero sul sito internet dell'ente stesso.

Il Regolamento di Polizia Urbana contiene generalmente norme intese alla salvaguardia degli interessi pubblici quali il decoro, l'igiene, la quiete e la sicurezza dei cittadini e può altresì disciplinare le modalità di occupazione del suolo pubblico e di aree private aperte al pubblico; l'installazione di tende solari, targhe ed insegne; gli orari per l'esecuzione di determinate attività e lavori rumorosi e non. Di seguito riportiamo a titolo di esempio, e per ogni più ampia documentazione, il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Schio ed in allegato al presente articolo anche i regolamenti di Polizia Urbana dei comuni di Breganze, Malo, Piovene Rocchette, Schio e Thiene.

Allegati:
Scarica questo file (Regolamento Polizia Urbana Breganze.pdf)REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI BREGANZE[CLICCA QUI PER VISUALIZZARE E/O SCARICARE IL TESTO DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DI BREGANZE]107 Kb
Scarica questo file (Regolamento Polizia Urbana Malo.pdf)REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI MALO[CLICCA QUI PER VISUALIZZARE E/O SCARICARE IL TESTO DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DI MALO]71 Kb
Scarica questo file (Regolamento Polizia Urbana Piovene Rocchette.pdf)REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE[CLICCA QUI PER VISUALIZZARE E/O SCARICARE IL TESTO DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DI PIOVENE R.]185 Kb
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R.M. 108/E del 15/10/2010: Recupero IVA agevolata gas metano per Condomini

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L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione Ministeriale n.108/E del 15.10.2010 ha inteso fornire chiarimenti in merito al trattamento fiscale che deve essere riservato agli impianti di riscaldamento centralizzato e collettivo chiarendo che l’aliquota IVA dovuta pari al 10% si applica, non sulla tipologia di utilizzo, ma sull'entità del consumo che deve essere al massimo di 480 metri cubi all’anno per ogni appartamento che costituisce il condominio o la cooperativa di abitanti, e non dell’intero edificio.

Modificando il DPR 633/1972, il D.Lgs. 02.02.2007 n. 26 ha disposto che, a partire dal 1 gennaio 2008, l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% sul gas metano non farà più riferimento a quello utilizzato per usi domestici, di cottura cibi e per produzione di acqua calda, bensì a quello utilizzato come combustibile per usi civili, limitatamente a 480 metri cubi per anno solare (art. 2, comma 5, del D.Lgs. 2.2.2007 n. 26). Tale normativa ha di fatto introdotto una distinzione tra il gas metano per usi civili e quello utilizzato per fini industriali e commerciali, introducendo una differenza di tassazione che non si basa più sulla tipologia di utilizzo ma sull’entità del consumo.

Allegati:
Scarica questo file (RM 108-E DEL 15 OTTOBRE 2010.pdf)RISOLUZIONE MINISTERIALE N. 108/E DEL 15/10/2010[CLICCA QUI PER VISUALIZZARE E/O SCARICARE IL TESTO DELLA RISOLUZIONE MINISTERIALE N. 108/E DEL 15/10/2010]43 Kb
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