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Documenti & Risorse

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Amm. Cont Manuel

 

Impianti termici di riscaldamento o idrosanitari: le certificazioni necessarie

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Gli impianti termici di riscaldamento o produzione di acqua calda alimentati con qualsiasi combustibile sono soggetti a particolari certificazioni che potrebbero essere richieste in caso di verifica degli impianti o di vendita/affitto dell'unità immobiliare di proprietà sia essa appartenente o meno ad un contesto condominiale. Le certificazioni obbligatorie variano sia in base alle componenti di impianto interessate che in funzione dei periodi storici relativi agli interventi di realizzazione/ampliamento/trasformazione dell'impianto stesso.

Le componenti d'impianto termico generalmente interessate da una o più certificazioni sono: le linee del gas, gli eventuali serbatoi del combustibile, gli impianto di riscaldamento nel loro complesso, gli impianti idrosanitari, i camini e le canne fumarie ove esistenti. A seconda della datazione dei vari interventi sugli impianti ed in funzione dell'ambito di validità della certificazione, molte delle certificazioni di seguito indicate  risultano aggiuntive e non alternative rispetto a quelle richieste in periodi di tempo precedenti.

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Certificato Prevenzione Incendi e Condominio prima del D.P.R. 151/2011

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Il Decreto Ministeriale del 16 febbraio 1982 recante "Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi” al richiamato Allegato fornisce un articolato “Elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi (art. 4 della Legge 26 luglio 1965, n. 966)” ovvero delle 97 attività soggette al rilascio del Certificato Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco.

Fra tutte le 97 attività contemplate nel suddetto decreto, quelle soggette a C.P.I. che generalmente possono interessare gli edifici in regime di Condominio sono indicate alle voci 91, 92, 94 e 95 che di seguito si riportano:

91) Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h; [*]
92) Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili;
94) Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 mt;
95) Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art.9 del decreto del Presidente della Repubblica 29.05.1963, n. 1497;

[*] La potenzialità da considerare per il limite di 100.000 Kcal/h (116 kw circa) è quella complessiva data dalla somma di tutti i generatori di qualsiasi tipo presenti nel medesimo compartimento ovvero nel locale ospitante la centrale termica

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Scarica questo file (078_DM 16 FEBBRAIO 1982.pdf)D.M. 16 FEBBRAIO 1982[CLICCA QUI PER VISUALIZZARE E/O SCARICARE IL TESTO DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 16 FEBBRAIO 1982]67 Kb
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Sentenza di Cassazione n. 18447/2010: Quali novità?

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In seguito al deposito della Sentenza di Cassazione n. 18447/2010 si è acceso un ampio ed articolato dibattito (fra esperti o meno del settore) nel merito delle novità reali o presunte introdotte dal pronunciamento della Suprema Corte a Sezioni Unite in tema di modifica delle tabelle millesimali.

La massima giurisprudenziale sinteticamente ricavata dalla Sentenza è la seguente: "le tabelle millesimali non devono essere approvate con il consenso unanime dei condomini essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1139, secondo comma, cod. civ.". Tale affermazione, decontestualizzata dalle puntuali argomentazioni svolte nelle motivazioni della sentenza, può certo creare molta confusione e prestare il fianco anche ad interpretazioni fuorvianti e scorrette.

Si consideri inoltre il fatto che essa contiene un riferimento codicistico errato in quanto l'esatto articolo del Codice Civile che stabilisce la maggioranza qualificata di riferimento (50%+1 degli intervenuti rappresentanti almeno 500 millesimi) è il secondo comma dell'articolo 1136 C.C. (in tema di costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni) e non il 1139 C.C. che invece tratta del rinvio alle norme sulla comunione appplicabili al condominio.

Quale modesto contributo, utile quantomeno per contrastare il "sentito dire", in questa sede pubblico il testo integrale (ed originale!) della sentenza affinché chiunque voglia farsi un'idea possa consultare direttamente la fonte.

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Scarica questo file (Sentenza Cassazione 18477-2010.pdf)SENTENZA DI CASSAZIONE N. 18477/2010[CLICCA QUI PER VISUALIZZARE E/O SCARICARE IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA DI CASSAZIONE 18477/2010]1892 Kb

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