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 Oggetto :Re:Coibentazione del terrazzo condominiale e...perdita.. 20-10-2011 11:31:26 
mimilia mentore
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Forum : Quesiti o problemi condominiali?
Argomento : Coibentazione del terrazzo condominiale e...perdita

grazie Laughing

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 Oggetto :QUANDO è obbligatoria l'adozione del Regolamento condominiale?.. 19-10-2011 20:43:10 
manuel
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Argomento : QUANDO è obbligatoria l'adozione del Regolamento condominiale?

Il primo comma dell'articolo 1138 del Codice Civile recita: "Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione"

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 Oggetto :QUALE maggioranza è necessaria per la nomina o la revoca dell'Amminis.. 19-10-2011 20:16:36 
manuel
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Forum : Domande e Risposte
Argomento : QUALE maggioranza è necessaria per la nomina o la revoca dell'Amministratore?

Oggetto :QUALE maggioranza è necessaria per la nomina o la revoca dell'Amministratore?

Ai sensi dell'articolo 1136 del Codice Civile, "le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'Amministratore [...] devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma" del medesimo articolo ovvero "con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio"

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 Oggetto :QUANDO risulta regolarmente costituita l'Assemblea condominiale?.. 19-10-2011 20:03:17 
manuel
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Argomento : QUANDO risulta regolarmente costituita l'Assemblea condominiale?

Così come recita il primo comma dell'articolo 1136 del Codice Civile, in prima convocazione "l'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio". L'assemblea di seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera invece "un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio"

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Ultima modifica: 19-10-2011 20:09:55 Da manuel Per il motivo
 Oggetto :QUALE maggioranza è necessaria per deliberare le innovazioni?.. 19-10-2011 19:46:05 
manuel
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Argomento : QUALE maggioranza è necessaria per deliberare le innovazioni?

Ai sensi dell primo comma dell'articolo 1120 del Codice Civile, "i condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni". Secondo il quinto comma dell'articolo 1136 C.C., "le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio"

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 Oggetto :Re:Coibentazione del terrazzo condominiale e...perdita.. 19-10-2011 14:11:15 
manuel
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Argomento : Coibentazione del terrazzo condominiale e...perdita

Dipende da quale negligenza potrebbe essere imputabile al comportamento dell'Amministratore. Da quello che descrive non ritengo plausibile alcun addebito.

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 Oggetto :Re:Coibentazione del terrazzo condominiale e...perdita.. 19-10-2011 12:26:20 
mimilia mentore
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Forum : Quesiti o problemi condominiali?
Argomento : Coibentazione del terrazzo condominiale e...perdita

mi posso anche rivalere sull'amministratore per negligenza?

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 Oggetto :Re:Re:Coibentazione del terrazzo condominiale e...perdita.. 19-10-2011 10:46:28 
manuel
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Argomento : Coibentazione del terrazzo condominiale e...perdita

Con ogni probabilità il suo Avvocato nella lettera all'Amministratore avrà richiesto la sistemazione dell'infiltrazione e formulato riserva per i danni subiti e subendi. Tenga presente che in questi casi, anche se la responsabilità fosse riconducibile all'impresa che ha eseguito i lavori, deve rispondere il Condominio quale custode della cosa. Pertanto, per vedere risolto il problema, il tempo dipende molto dalla volontà dei Condòmini di farsi carico della questione. Se ciò non avviene con tempi rapidi e certi, come Le potrà consigliare il suo stesso Legale, potrà intentare causa al Condominio ma in questo caso la tempistica è tutt'altro che di facile definizione.





[manuel 19-10-2011 08:15:45]:

I tempi per cosa? Per ottenere giudizialmente il riconoscimento delle tue ragioni e dei danni o per vedere sistemato il problema dell'infiltrazione dovuto molto probabilmente a delle carenze nell'esecuzione delle opere?

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 Oggetto :Re:Coibentazione del terrazzo condominiale e...perdita.. 19-10-2011 10:04:45 
mimilia mentore
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Forum : Quesiti o problemi condominiali?
Argomento : Coibentazione del terrazzo condominiale e...perdita

entrambiCry

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 Oggetto :Re:Coibentazione del terrazzo condominiale e...perdita.. 19-10-2011 08:15:45 
manuel
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Forum : Quesiti o problemi condominiali?
Argomento : Coibentazione del terrazzo condominiale e...perdita

I tempi per cosa? Per ottenere giudizialmente il riconoscimento delle tue ragioni e dei danni o per vedere sistemato il problema dell'infiltrazione dovuto molto probabilmente a delle carenze nell'esecuzione delle opere?

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 Oggetto :QUANTO dura in carica l'Amministratore condominiale?.. 18-10-2011 21:00:22 
manuel
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Argomento : QUANTO dura in carica l'Amministratore condominiale?

Così come previsto dall'articolo 1129 del Codice Civile l'Amministratore condominiale dura in carica un anno.

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 Oggetto :QUANDO è obbligatoria la nomina dell'Amministratore condominiale?.. 18-10-2011 20:51:58 
manuel
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Argomento : QUANDO è obbligatoria la nomina dell'Amministratore condominiale?

Secondo l'articolo 1129 del Codice Civile, "quando i Condomini proprietari sono più di quattro, l'Assemblea nomina un Amministratore. Se l'Assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più Condomini"

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Ultima modifica: 18-10-2011 20:52:29 Da manuel Per il motivo
 Oggetto :Coibentazione del terrazzo condominiale e...perdita.. 18-10-2011 19:41:19 
mimilia mentore
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Argomento : Coibentazione del terrazzo condominiale e...perdita

Carissimi tre anni fa il condominio in cui abito ha fatto eseguire i lavori alla facciata del terrazzo ed é stato coibentato il terrazzo. Io abito all'ultimo piano e, quindi, il terrazzo é sulla mia testa. A giugno scorso ho notato una piccola macchia d'acqua sul soffitto. Ho chiamato l'amministratore, che ha chiamato il direttore dei lavori e due operai della ditta, che aveva eseguito i lavori. Dicono di aver "sistemato"( mezz'ora di tempo), ma la cosa é peggiorata al punto tale che ancor oggi mi piove in casa e la macchia si é allargata a tutto il soffitto del soggiorno. Il mio legale ha inviato una lettera all'amministratore 10 giorni fa. Credo che la cosa si risolverà, ma quali credete che saranno i tempi?

cari saluti

mimilia

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 Oggetto :Re:problemi condominiali.. 04-10-2011 16:05:08 
manuel
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Forum : Quesiti o problemi condominiali?
Argomento : problemi condominiali

Cercherò di essere il più sintetico e preciso possibile.

Se non hai un regolare contratto di locazione nessuno (proprietario e amministratore) potrà pretendere il versamento di alcunchè.

Dimenticando quanto sopra per un attimo ...

In una situazione normale la prima verifica da fare è ciò che prevede il contratto di locazione in ordine al pagamento dei cosiddetti oneri accessori fra i quali, le spese condominiali. Se l'accordo con il proprietario era un pagamento trimestrale forfettizzato di 83 euro (senza che fosse previsto alcun conguaglio!) certamente non devi nulla di più. In ogni caso non è ne lecito ne ragionevole la richiesta di pagamento delle spese condominiali arretrate di 2 anni a precindere dalla loro natura se mai hai avuto notizia di questi oneri. In effetti tenuto a documentare gli oneri accessori è il proprietario e non l'amministratore ma fermo restando ciò chi paga a diritto di sapere perchè e cosa paga!

Per quanto riguarda la cauzione considerala persa in assenza di un regolare contratto così come per il proprietrio non esiste la possibilità di avanzare pretese sui canoni non riscossi.

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 Oggetto :problemi condominiali.. 04-10-2011 14:03:59 
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Forum : Quesiti o problemi condominiali?
Argomento : problemi condominiali

Salve sono nuovo del sito, volevo delle informazioni sulle spese ordinarie e straordinarie

in pratica io sono in affitto e pago 83 euro di condominio ogni 3 mesi piu' l'acqua annuale

adesso che ho dato la disdetta che vado via mi e' stato comunicato che ci sono oltre alla

rata di condominio altre 680 euro di spese ordinarie condominiali in piu',accumulate in 2 anni e

3 mesi che sono stato in affitto,peraltro mai comunicatemi ne' dall'amministratore e ne dal

titolare della casa,mi sono state comunicate dopo aver dato la disdetta,cosi' facendo il condominio

non era piu' di 83 euro ogni 3 mesi ma di circa 150 euro.

Allora volevo precisare che oltre tutto sono in affitto senza contratto cioe' in nero,ma cio' non toglie

che vorrei essere preciso nei pagamenti se fosse giusto e gia' il fatto che le spese in piu' che

mi sono state comunicate dopo la disdetta e mai in questi 2 anni,mi lasciano perplesso,comunque

ho chiesto lucidazioni oltre che al titolare della casa anche alla amministratrice,chiedendo visione delle

spese e delle eventuali fatture,ma la risposta e' stata che le fatture io non posso vederle,solo

il padrone di casa,giusto pero' a pagare devo essere io e forse avrei diritto anche io di vedere

queste spese,il padrone di casa mi ha portato dei fogli fatti in excell dalla amministratrice con spese

ordinarie e non straordinarie che devo pagare io,anche se la rata di condominio e' sempre stata

di 83 euro ogni 3 mesi,poi l'acqua annuale a parte,uno direbbe dipende da come vi siete accordati

all'inizio e l'accordo era di 83 euro,ovviamente adesso non essendoci un contratto come di devo

comportare,vorrei essere preciso ma da come si stanno comportando,visto che l'amministratrice mi

tratta pure male,perche' lei con me non deve parlare,come devo fare,cosa devo fare secondo voi,

perche' per me sapendo che le mie spese erano le rate di condominio trimestrali piu' l'acqua annuale,

il resto sono spese straordinarie  e no ordinarie,ma poi le spese ordinarie non fanno parte della rata

trimestrale,comunque vorrei un vostro parere,oltre tutto io l'affitto glie l'ho sempre pagato annuale,

cioe' gli ho sempre dato da fesso tutto l'anno insieme 850 euro per 1 anno e adesso fa' storie per

ridarmi i 2 mesi di cauzione,che io voglio scalere negli ultimi mesi che rimango prima di andare via,

scusate il troppo parlare,se potete darmi qualche cosiglio sul da farsi,un saluto tommaso

p.s.: se potete mandarmi un messaggio anche sulla mia email tommaso1969rm@libero.it, grazie

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 Oggetto :17 Settembre 2011: entra in vigore la nuova aliquota ordinaria al 21%.. 16-09-2011 21:02:24 
manuel
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Forum : Quesiti o problemi condominiali?
Argomento : 17 Settembre 2011: entra in vigore la nuova aliquota ordinaria al 21%

Da sabato 17 settembre 2011, con l'entrata in vigore del Decreto Legge 138/2011, l'aliquota IVA ordinaria applicabile nel territorio italiano sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizio passa del 20% al 21%. Nessuna variazione è invece applicabile alle aliquote IVA ridotte previste nella tabella A, parte II e III, allegata alla legge IVA, che rimangono rispettivamente al 4% e 10%.

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 Oggetto :Passa dal 10% al 4% la ritenuta sui pagamenti per le detrazioni IRPEF .. 12-09-2011 20:13:51 
manuel
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Argomento : Passa dal 10% al 4% la ritenuta sui pagamenti per le detrazioni IRPEF del 36% e del 55%

Oggetto :Passa dal 10% al 4% la ritenuta sui pagamenti per le detrazioni IRPEF del 36% e del 55%

Con l'articolo 23, comma 8, del Decreto Legge n. 98/2011, a partire dal 6 luglio 2011 è stata prevista la riduzione dal 10% al 4% della ritenuta sui pagamenti effettuati per beneficiare delle detrazioni IRPEF del 36% o del 55% così come previsto in precedenza, con decorrenza dal 1 luglio 2010, dall'art. 25 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Legge 122/2010.

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Ultima modifica: 12-09-2011 21:41:47 Da manuel Per il motivo
 Oggetto :Re:innovazioni sulla proprietà esclusiva che incidono sull'estetica d.. 12-09-2011 15:29:14 
manuel
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Argomento : innovazioni sulla proprietà esclusiva che incidono sull'estetica del condominio

Oggetto :Re:innovazioni sulla proprietà esclusiva che incidono sull'estetica del condominio

La norma di riferimento per le opere sulle parti dell'edificio di proprietà comune (fra le quali rientra per costante giurisprudenza anche l'estetica del fabbricato) è l'articolo 1122 del Codice Civile.

L'autorizzazione assembleare generalmente non è necessaria qualora l'intervento eseguito dal singolo condòmini ai sensi dell'articolo 1102 del Codice Civile 1) non alteri la natura e la destinazione del bene; 2) non impedisca agli altri condomini di farne analogo uso; 3) non arrechi danno alle proprietà comuni e/o esclusive degli altri condomini.

Nel caso in esame ritengo evidente che l'installazione di una serranda diversa dalle altre altera l'estetica del fabbricato ed è quindi possibile richiederne, eventualmente anche giudizialmente, il ripristino

 



[Mago Merlino 12-09-2011 14:39:06]:

SALVE, Un condomino ha messo la serrande del suo garage diversa dalle altre serrande, senza preventiva autorizzazione da parte degli altri condomini, anzi senza avvisare nessuno, l'ha messa e ci siamo trovati davanti al fatto compiuto. Da precisare che l'estetica del condominio è compromessa perché sono 7 garage che costituiscono una fila di garage sulla corte comune davanti al cancello di ingresso. C'è UNA NORMA NEL CODICE CIVILE  CHE VIETANO MODIFICHE DELLA PROPRIETà ESCLUSIVA CHE PERò INCIDONO SULL'ESTETICA DEL CONDOMINIO? O NORME CHE PREVEDONO LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ASSEMBLEA?

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 Oggetto :Re:COMPENSO DELL'AMMINISTRATORE.. 12-09-2011 15:18:28 
manuel
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Forum : Quesiti o problemi condominiali?
Argomento : COMPENSO DELL'AMMINISTRATORE

Il compenso dell'amministratore, così come le altre spese amministrative, è di norma ripartito in base ai millesimi di proprietà generale, salvo diversi accordii assembleari e/o disposizioni regolamentari. Per convenzione e prassi si usa spesso dividere le spese amministrative in millesimi al 50% a carico del condomino proprietario ed al 50% a carico del rispettivo inquilino qualora l'unità sia locata.

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 Oggetto :COMPENSO DELL'AMMINISTRATORE.. 12-09-2011 14:40:35 
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Forum : Quesiti o problemi condominiali?
Argomento : COMPENSO DELL'AMMINISTRATORE

E' giusto che il compenso dell'amministratore sia calcolato prevedendo un tot a condomino, oppure occorre che sia una somma da dividere in base alle quote millesimali?

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